L’assegno di natalità (anche detto “Bonus bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
Esso è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.
A chi è rivolto
Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Decorrenza e durata
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 36 mensilità a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
Quanto spetta
La misura dell’assegno dipende dall’ ISEE del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163 in mancanza la domanda rimane sospesa.
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.
Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Decadenza
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:
- il figlio compie tre anni o si raggiungono tre anni dall’ingresso in famiglia. I tre anni si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
- il figlio raggiunge i 18 anni di età;
- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore a 25.000 euro annui, revoca dell’affidamento).
Altre cause di decadenza sono:
- il decesso del figlio;
- la revoca dell’adozione;
- la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- l’affidamento del minore a terzi;
- provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.
*FONTE: SITO INPS